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STATUTO DEL COMITATO
ATTO COSTITUTIVO DI COMITATO DI BENEFICENZA
In San Giorgio a Liri il giorno
05/06/2007
Premesso che
-
Alla bambina Pifi Letizia nata a
Sora il 31/07/2003 e residente a San Giorgio a Liri
(Fr), è stata diagnosticata una grave e rara
malattia degenerativa denominata leucodistrofia
metacromatica;
-
Le cure per la predetta malattia
sono particolarmente costose e, per la mancanza di
strutture ed istituti di ricerca in Italia,
comportano anche frequenti viaggi e soggiorni
all’estero;
-
E’ rilevante l’entità delle spese
occorrenti per garantire le necessarie cure ed
assistenza a Letizia;
-
Dette spese la famiglia non è in
grado di sostenere, i sottoscrittori hanno deciso di
promuovere una raccolta di denaro organizzando un
comitato per la raccolta di fondi e la gestione dei
medesimi.
Tutto ciò premesso i sottoscrittori
promotori:
-
PIFI LUCIANO DELIO nato a Cassino (Fr)
il 17/07/1967 e residente a San Giorgio a Liri (Fr)
in via S. Giovanni Bosco, 9 C.F. PFI LND 67L17
C034Q;
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CRISTOFARO ANTONIO nato a Pontecorvo
(Fr) il 15/06/1978 e residente a Col felice (Fr) in
via Sauta, 19 C.F. CRS NTN 78H15 H838V;
-
BELFORTE DANIELA nata a Cassino (Fr)
il 15/01/1978 e residente a Ripi (Fr) in via Porroni,
10 C.F. BLF DNL 78A55 C034N;
-
CARLOMUSTO ANNALISA nata in Gran
Bretagna il 24/08/1973 e residente a San Giorgio a
Liri in via S. Giovanni Bosco, 9 C.F. CRL NLS 73M64
Z114T;
-
NARDONE MARCO nato a Pontecorvo (Fr)
il 07/02/1981 e residente a San Giorgio a Liri loc.
Colli Sup., 5 C.F. NRD MRC 81B07 G838U;
dichiarano, convengono e stipulano
quanto segue:
Art. 1) I “Promotori” costituiscono ai
sensi degli art. 39-42 del Codice Civile, un comitato di
beneficenza, denominato “Aiutiamo Letizia” per la
raccolta di fondi necessari a curare la malattia di
Letizia, senza alcun fine di lucro;
Art. 2) Il Comitato ha sede in San Giorgio a Liri (Fr)
03047, in via San Giovanni Bosco, 9;
Art. 3) Il Comitato si propone di raccogliere i fondi
per far fronte a tutte le spese necessarie per la cura
della malattia di Letizia, inclusi gli oneri di viaggio
e soggiorno all’estero dei suoi genitori o assistenti.
A tal fine i Promotori potranno:
-
organizzare sottoscrizioni,
manifestazioni, eventi, anche di carattere
informativo, per diffondere la consapevolezza
dell’esistenza della leucodistrofia, sensibilizzare
l’opinione pubblica e promuovere studi e ricerche
per la cura di tutti i soggetti affetti da questa
malattia;
-
aprire conti correnti si postali che
bancari sui quali far effettuare i versamenti anche
on line;
-
erogare le somme raccolte a favore
del beneficiario.
Art. 4) Il presente Comitato si intende
costituito dai sottoscritti quali promotori del comitato
medesimo, e composto anche da quanti successivamente
chiedano di entrare a farne parte espressamente con tale
qualifica.
Coloro che elargiranno somme o effettueranno donazioni
saranno semplici sottoscrittori, tenuti solo ad
effettuare le oblazioni promesse senza assumere alcuna
responsabilità nella gestione e/o erogazione dei fondi.
Art. 5) La raccolta, la gestione e conservazione dei
fondi e la loro destinazione allo scopo predetto,
possono essere affidate anche a soggetti diversi dai
promotori.
Coloro che provvederanno alla gestione saranno
considerati “Organizzatori” ai sensi dell’art. 40 del
Codice Civile, con la conseguente assunzione di
responsabilità personale e solidale.
Art. 6) La qualifica di organizzatori verrà assunta
dagli stessi promotori, come sopra identificati, i quali
assumono la gestione dei fondi raccolti nonché dei loro
frutti per la loro destinazione secondo quanto stabilito
al precedente art. 3. Gli stessi dichiarano che le
cariche sono così suddivise:
Il Sig. PIFI LUCIANO DELIO assume la carica di
Presidente;
La Sig. BELFORTE DANIELA assume la carica di Vice
Presidente;
Il Sig. CRISTOFARO ANTONIO assume la carica di
Tesoriere.
I predetti signori, tutti come sopra generalizzati,
dichiarano di accettare la nomina e carica loro
conferita.
Att. 7) Qualora i fondi raccolti fossero insufficienti
allo scopo, o lo stesso non fosse più attuabile, ovvero
se fosse stato raggiunto e residuassero dei fondi, i
medesimi saranno devoluti per la cura di bambini affetti
dalla stessa malattia e/o istituti di ricerca per le
malattie rare come la leucodistrofia.
Art. 8) Per quanto non espressamente previsto nel
presente atto si applicano le norme del Codice Civile e
quelle delle altre leggi vigenti.
Art. 9) Le spese del presente atto e sue dipendenti e
conseguenti sono a carico dei sottoscritti.
Pifi Luciano Delio
Cristofaro Antonio
Belforte Daniela
Carlomusto Annalisa
Nardone Marco
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